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Argomento presente: « COMUNICATO STAMPA » | |||||
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ID: 2822 Intervento
da:
gennaro francione
- Email:
adramelek@tin.it
- Data:
domenica 13 novembre 2005 Ore: 14:00
FINO A CHE PUNTO LA CITAZIONE E’ LECITA? Il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE “sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”, ha introdotto importanti novità nel corpo della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore: due riguardano il diritto di cronaca e di critica costituzionalmente garantito. La nuova normativa tutela ampiamente il diritto di cronaca, modificando e integrando l’articolo 65 della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore con un comma (il secondo, aggiunto di sana pianta) molto chiaro: “La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato”. Questo comma affianca il primo, che fino al 28 aprile costituiva l’intero articolo 65: “Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato”. In pratica il nuovo articolo 65 giustifica la riproduzione o la comunicazione al pubblico di opere dell’ingegno (e l’espressione “comunicazione al pubblico” abbraccia anche i media dell’ultima e penultima generazione, quali il web e la tv) con l’esercizio del diritto di cronaca sia pure contenuto nei limiti “dello scopo informativo”. Il legislatore sostanzialmente ha recepito, con 31 anni di ritardo, una massima giurisprudenziale ricavata dalla sentenza 15 giugno 1972 n. 105 della Corte costituzionale: “Esiste un interesse generale alla informazione - indirettamente protetto dall’articolo 21 della Costituzione - e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”. Anche l’articolo 70 della legge n. 633/1941 ha subito un significativo ritocco che allarga la libertà di critica e di discussione collegata all’ impiego di parti o brani di parti di opere dell’ingegno: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. La novità rispetto alla vecchia normativa è costituita dall’espressione “comunicazione al pubblico”, che abbraccia, come riferito, l’utilizzazione di tutti i mass media, vecchi (giornali e radio) e nuovi (tv e web). Ne consegue che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione”. Insomma, di fondo, è consentita l'utilizzazione a scopo di critica, discussione o insegnamento, purché si citi la fonte e si usi il virgolettato, per pezzi più lunghi o di particolare valore stilistico-espressivo. Anche a livello di danno, non sembra che l'autore possa riceverne quando un altro autore lo citi più o meno estesamente, così contribuendo alla diffusione delle sue informazioni facendo nel contempo pubblicità "gratuita" alla sua opera. Ma vediamo alcune regole pratiche alla luce del mutato spirito alimentato dalle nuove ecnologie informatiche di scrittura e di diffusione delleopere. 1) Nella qualità: quanto più si discute o si critichi un assunto tanto più si può citare. 2) Nella quantità: quanto più è vasto il "tuo" scritto rispetto a quello citato, tanto più sei in regola. 3) Nella tecnologia imperante della uperinformazione resa facile dai sistemi riproduttivi, la valutazione della citazione proibita si restringe, proprio per la facilità di trasferimento dei dati da altra fonte, dove quello che conta è il trasferimento veloce delle informazioni, a poco contando le modalità espressive di un concetto. Nell’assemblaggio e rielaborazione di masse di dati per lo strumento usato è più facile che pezzi rimangono intonsi contando, comunque, l’animus di riformulazione di idee, situazioni, immagini per trasmettere informazioni e non certo per rubarle ad altri, spacciandole come proprie. 4) La divulgazione storica si basa su una catena di informazioni trasferite da uno studioso all'altro a partire dall’originario ricercatore, il quale ovviamente ha funzione diversa da chi divulghi, sintetizzi, commenti risultati di originarie ricerche. Ogni autore storico copia-cita qualcun altro e la cultura si fonda paradossalmente proprio sulla trasmissione dei concetti tratti da altra opera. 5) Ne deriva come corollario che un autore, purché virgoletti e citi la fonte, può riportare integralmente catalogazioni fatte da altro autore in campo storico, scientifico etc. proprio per divulgare i risultati analitici di quella ricerca essendo questo nello spirito dell’originario catalogatore. 6) Un'unica eccezione a quest'amplissima possibilità di riprodurre è il caso di opera etteraria o di "saggistica estetica", scritta cioè con uno stile personale tale da rasentare il letterario. Qui, invece, s'impone il rigore, con l'uso limitato della citazione, riportando accuratamente la fonte e usando il virgolettato, in quanto l'autore susseguente non può assumere come sue forme stilistiche che sono proprie di chi l'ha preceduto. Per concludere, considerando l’idea di plagio un mito inesistente, riteniamo che il campo di predicabilità dell’uso illecito di opera altrui è notevolmente ristretto, anche alla luce dell'art. 21 della Costituzione e della massima citata della Corte Costituzionale. Ciò in linea con la visione anticopyright del giudice Francione, il quale ritiene che il profitto primario di un autore è uno solo: vedere diffusa la sua opera in qualunque forma o con qualunque mezzo. E' questo l'interesse anche del vero proprietario di qualunque diritto d'autore, l’Uomo in Grande, il quale da sempre non fa che diffondere le sue informazioni nella massa interrelazionale, in ciò “riproducendo” l’agire dell’Universo che, senza scambio e copia d’informazioni per prove e riprove, neppure sarebbe com’è adesso. Forse non sarebbe proprio. Gigi Trilemma del Comitato per la salvaguardia della Cultura Europea http://italy.indymedia.org/news/2005/11/921165.php UNIONE EUROPEA GIUDICI SCRITTORI(EUGIUS): LA NUOVA UNIONE DEI GIUDICI UMANISTI D'EUROPA: http://www.antiarte.it/eugius VI RICORDIAMO 2° CONVEGNO GIUDICI SCRITTORI A ROMA IL 27 NOVEMBRE AL SUBURBIA - INFERNETTO ROMA Per il programma completo e aggiornato cliccare su: http://www.antiarte.it/eugius/2°_convegno_eugius.htm |
ID: 2809 Intervento
da:
Gennaro Francione
- Email:
azuz@inwind.it
- Data:
venerdì 11 novembre 2005 Ore: 23:34
Grazie delle belle parole. Spero di poterti conoscere presto a Torre ( o a Roma il 27 novembre?) con Gigi & Co. Notte Andrej Adramelek |
ID: 2804 Intervento
da:
Giovanni Raiola
- Email:
raiolagiovanni@virgilio.it
- Data:
venerdì 11 novembre 2005 Ore: 22:36
Buona sera a tutti. E' incredibile quello che riesce a fare il nostro compaesano, il Giudice Francione. Sono veramente entusiasta che Torre abbia forgiato persone così superattive, non solo, ma così tenaci e costanti. Ad majora Giudice. Giovanni Raiola |
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