La nomina è compito di una Commissione Elettorale che si riunisce in pubblica adunanza nella sede del Comune e assegna gli incarichi per tutte le sezione elettorali presenti nel territorio del Comune. Comunicazione della riunione è affissa due giorni prima nell'albo pretorio dell'edificio comunale. Membri e poteri della Commissione Elettorale sono disciplinati dal D.P.R. n.223 del 20 marzo 1967. In passato la nomina avveniva tramite sorteggio casuale al computer (legge n. 95 del 1989), mentre attualmente la chiamata è diretta e nominativa (ovvero non casuale) (legge n. 270 del 2005).
La Commissione deve votare all'unanimità un insieme di persone fra gli iscritti all'albo. Qualora dopo le prime due votazioni non si raggiunga l'unanimità, ogni membro della commissione può proporre 2 nomi e si vota a maggioranza. In caso di parità dei voti, è proclamato eletto il più anziano di età.
La riforma segna un ritorno al sistema in vigore dal 1948 al 1992, che prevedeva una ripartizione dei 5 scrutatori proporzionale ai voti dei partiti nella precedente elezione. Anche il Presidente era designato dalla Corte d'Appello, ma su indicazione dell'ufficio elettorale del Comune.
La Commissione elettorale può adottare un criterio misto di merito e reddito, chiamando giovani studenti, disoccupati o persone con bassa pensione, e un elevato grado di scolarità. L'incarico elettorale è anche visto come un primo modo per avvicinare i giovani alla politica. Un secondo criterio possibile è quello di bilanciare persone alla prima esperienza elettorale con altre che in passato hanno già svolto l'incarico, e di bilanciare l'assegnazione a persone con tessere di partito, che dichiaratamente appartengono ad uno schieramento, in modo da garantire una rappresentanza a maggioranza e opposizione. A questa forma di equilibrio politico, critica nelle votazione delle schede elettorali da annullare, già contribuisce la partecipazione dei rappresentanti di lista.
Invece, per i Presidenti di Seggio, esiste un albo nazionale a parte, cui ci si iscrive gratuitamente e a vita, presentando domanda alla Corte d'Appello. La stessa Corte effettua la nomina (tramite chiamata diretta, non per sorteggio) dei Presidenti e assegna il seggio in cui espletare l'incarico, solitamente nel Comune di residenza, comunque nell'ambito provinciale. Il segretario di seggio è nominato direttamente dal
Presidente.